Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo IV
Art. 234
235 / 345In vigore dal 1 lug 1936
È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per le finanze, subordinata miente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane in determinati giorni, nei limiti stabiliti dal regolamento.
La riduzione di tariffa per la Stampa non potrà, in nessun caso, superare i due terzi di quella ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-234