Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 231
232 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Sulle linee telefoniche interurbane è ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.
La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.
Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-231