Art. 230
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 230

231 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
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