Art. 226
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 226

227 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, con ribasso sulle tariffe ordinarie. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di sospendere l'esercizio degli abbonamenti per ragioni di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-226