Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 226
227 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, con ribasso sulle tariffe ordinarie.
Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di sospendere l'esercizio degli abbonamenti per ragioni di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-226