Art. 22
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 22

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In vigore dal 1 lug 1936
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del Codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-22