Art. 218
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 218

219 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'Industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonché delle, condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da Arte del concessionario. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita, nelle zone accordate in concessione, esclusivamente dai concessionari telefonici. Le Amministrazioni statali possono provvedere anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura del concessionario il solo collaudo o l'allacciamento agli apparecchi principali.
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