Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 217
218 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli. abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-217