Art. 217
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 217

218 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli. abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
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