Art. 216
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 216

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In vigore dal 1 lug 1936
L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o dà modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
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