Art. 214
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 214

215 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane, nell'ambito della zona concessa, quando ricorrano speciali condizioni, da determinarsi negli atti di concessione.
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