Art. 213
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 213

214 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La rete urbana comprende di regola territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro. Per comprendere nella rete urbana territori di Comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
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