Art. 212
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 212

188 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Le Amministrazioni statali che intendono impiantare linee telefoniche per uso esclusivo dei loro servizi, debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle comunicazioni, al quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali linee alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.
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