Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 207
183 / 345In vigore dal 1 lug 1936
La concessione di linee telefoniche private è limitata alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di altro concessionario, ed è data ad uso esclusivo di determinate persone od enti per le sole comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi.
Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private salvo quanto è previsto dall'.
Gli esercenti di ferrovie e tranvie possono essere autorizzati all'impianto ed all'esercizio delle comunicazioni telefoniche, adibite al servizio da essi gestito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-207