Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 206
182 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovrà essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Il contributo da versarsi all'Istituto sarà del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità.
Tale contributo sarà costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovrà essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.
Il concessionario è responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184, per, coloro che vi sono soggetti.
Le modalità riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.
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