Art. 205
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 205

181 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi telefonici esercitati dall'industria privata, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, mediante contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali competenti. I contratti suddetti, prima della loro pubblicazione, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.
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