Art. 204
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 204

180 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Nei casi previsti dall' nessuna indennità speciale spetta al concessionario per la sospensione, limitazione od assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche da parte dello Stato, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
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