Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 202
178 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di impianti eseguiti dal concessionario, alle condizioni tutte stabilite dall', si terrà conto, al momento del riscatto, della revoca o della scadenza, dei concorsi versati dalle Amministrazioni provinciali, diminuendo la somma da pagarsi dallo Stato, di una quota proporzionale dei concorsi suddetti, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-202