Art. 200
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 200

176 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La durata delle concessioni è stabilita negli atti relativi e può anche essere indeterminata. Lo Stato può rinunciare all'esercizio della facoltà di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni. In caso di riscatto il valore reale dei mobili e degli immobili è determinato con riguardo al momento in cui il riscatto è dichiarato e con le norme previste dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, modificato dai Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 2 dicembre 1928, n. 2873, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1312.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-200