Art. 20
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 20

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In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il Ministro determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo. La concessione inoltre è sospesa quando al concessionario sia stata sospesa l'autorizzazione di polizia, ed è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata revocata la predetta autorizzazione, sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa.
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