Art. 2
Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1936
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel Regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle Colonie e nei Possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.
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