Art. 199
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 199

175 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell', non potrà essere stabilito in misura inferiore al 4% degli introiti lordi delle loro rispettive Aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.
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