Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 199
175 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell', non potrà essere stabilito in misura inferiore al 4% degli introiti lordi delle loro rispettive Aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-199