Art. 198
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 198

174 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Le convenzioni riguardanti concessioni per una determinata zona, ed aventi per oggetto anche l'esercizio d'impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà alle Società concessionarie, seno esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-198