Art. 197
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 197

173 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Per ciascuna concessione telefonica il decreto che l'accorda ne determina la zona ed i limiti e precisa gli obblighi del concessionario, specialmente in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.
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