Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 195
95 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il Governo del Re può, nei casi e nei modi previsti dall' della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.
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