Art. 194
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 194

94 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Godono della franchigia di tutte le tasse interne: a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Real Casa, e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati; b) i telegrammi di carattere personale o relativi ad affari di Gabinetto, spediti dal Primo Ministro Capo del Governo, dal Presidente del Senato del Regno, dal Presidente della Camera dei deputati, dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato, dai Covernatori delle Colonie e Possedimenti e dal Primo Segretario di S. M. il Re agli Ordini Equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, nonché quelli spediti, d'ordine loro, dai rispettivi Capi di Gabinetto, od equiparati; c) i telegrammi spediti dai Capi di Stato esteri e da altre Autorità estere indicate volta per volta dal Ministro per gli affari esteri, in occasione di viaggi in Italia; d) i telegrammi spediti dalle Autorità giudiziarie per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio; e) i telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della Milizia volontaria nazionale confinaria, forestale, portuaria, ferroviaria e postale-telegrafica per esclusive ed ingenti ragioni di polizia giudiziaria; f) i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle Autorità designate dal Ministero dell'interno e per periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo; g) i telegrammi d'informazioni d'interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed altre Autorità statali, a cura di Enti autorizzati dal Capo del Governo, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.
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