Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 193
93 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Le tariffe dei telegrammi e marconigrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali relative ai telegrammi e marconigrammi ordinari sono stabilite e modificate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-193