Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 190
90 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato; di Enti pubblici o di privati concessionari, non potrà essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero delle comunicazioni e non sia intervenuto, se interessi strade statali, il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.
L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nelle ipotesi previste dall' della presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-190