Art. 190
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 190

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In vigore dal 1 lug 1936
Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato; di Enti pubblici o di privati concessionari, non potrà essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero delle comunicazioni e non sia intervenuto, se interessi strade statali, il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nelle ipotesi previste dall' della presente legge.
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