Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 189
213 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Salvo le particolari disposizioni degli , qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati delle Autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio delle tchcomunicazioni, il Ministero delle comunicazioni promuove, di converto con le predette Autorità, lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell' del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
Le spese relative sono a carico di chi le rende necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-189