Art. 184
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 184

208 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Qualora l'indennità per servitù venisse richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla sarà dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.
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