Art. 183
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 183

207 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e dei cavi, nè per questo deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù ai sensi del precedente e salva in ogni caso l'applicazione dell' della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità di impianti di linee telegrafiche e telefoniche statali, sulle strade gestite dall'Azienda autonoma statale della strada e l'utilizzazione dei circuiti telefonici dei cavi statali per il servizio delle strade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le Amministrazioni interessate.
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