Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 182
206 / 345In vigore dal 1 lug 1936
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e dal piano descrittivo dei luoghi, è diretta al Prefetto.
Il Prefetto invia gli atti al Genio civile, che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso s'impone ed al contenuto della servitù.
Il Prefetto emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-182