Art. 177
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 177

201 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarità nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, può imporre al concessionario il pagamento di una somma nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.
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