Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 176
200 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il riscatto importa trasferimento in proprietà dello Stato degli immobili o dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonché sostituzione di esso nei diritti, del concessionario, anche verso i terzi.
Lo Stato può prendere possesso degli impianti che vuol riscattare prima che la misura del corrispettivo sia determinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-176