Art. 169
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 169

193 / 345
In vigore dal 20 ago 1955
Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto: a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato; b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato; c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche; d) la cessione della proprietà o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione già accorciata. Il decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze; e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto è emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica; f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-169