Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 166
190 / 345In vigore dal 18 lug 1974
Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.
Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.
Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessità di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 166 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-166