Art. 159
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 159

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In vigore dal 1 lug 1936
I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dì ogni altra pubblica Amministrazione. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia,
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