Art. 155
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 155

162 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
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