Art. 151
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 151

158 / 345
In vigore dal 26 mag 1948
Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi: b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi; c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento; d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo. I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori i detti periodi di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 febbraio 1948, n. 393 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I nuovi limiti di somma di cui al precedente articolo cominceranno ad applicarsi con decorrenza dalle prescrizioni maturate al 31 dicembre 1948".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-151