Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 150
157 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Il termine per la presentazione del reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data della operazione contestata, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'.
Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-150