Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 15
15 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti è punito à sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale,
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