Art. 146
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 146

153 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'Amministrazione centrale e, per rimborsi eccedenti le lire 500, anche dell'ufficio di emissione.
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