Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 142
149 / 345In vigore dal 1 lug 1936
I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti procuratori o delegati.
La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore, o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del Codice civile.
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