Art. 141
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 141

148 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione e all'Amministrazione centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-141