Art. 135
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 135

142 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I titolari dei libretti, i quali risiedono fuori dei capoluoghi di provincia, possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del Debito pubblico, purchè al netto di ritenuta.
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