Art. 133
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 133

140 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali l'ufficio deve rilasciare una ricevuta al depositante, che è tenuto a custodirla fino alla revisione del libretto, prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-133