Art. 132
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 132

139 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della paternità. E ammessa la intestazione di un libretto a più persone, anche con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. Alla intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
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