Art. 127
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 127

134 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione può insindacabilmente, ed in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale. La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista, regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto, producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi o i rappresentanti legali non chiedano di, essere autorizzati a continuare la gestione del conto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-127