Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 123
130 / 345In vigore dal 8 ago 1956
I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se trattasi di interessi;
c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-123