Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 122
129 / 345In vigore dal 10 feb 1960
I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-122