Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 11
11 / 345In vigore dal 1 lug 1936
È vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-11