Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 108
115 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento.
I minori, che abbiano cetimiuto il 18° anno di età, sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-108