Art. 108
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 108

115 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento. I minori, che abbiano cetimiuto il 18° anno di età, sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.
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